STATUTO

STATUTO

Denominazione – Sede – Durata
Art. 1 – E’ costituita una associazione non a scopo di lucro denominata “Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS”. L’Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 – L’associazione ha sede legale in Via della Pisana 370 A/3 00163 Roma. con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche in altre città italiane o all’estero.
Art. 3 – L’associazione ha durata illimitata.
Scopo ed oggetto
Art. 4 – L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale al fine di continuare, promuovendo e diffondendo, le battaglie ideali e civili che Fabrizio aveva iniziato, prima fra tutte, la battaglia per non essere soli ed il diritto di vivere una vita normale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
• assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali;
• il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
• l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
• l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
• disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
• l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acrornimo “ONLUS”.
L’Associazione ha per scopo:
– l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali sia che in Italia che nel Mondo.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare:
– della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopo analogo o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
A tal fine l’associazione promuove:
a) l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, realizzazione progetti di solidarietà sociale, manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari, nonché di mostre anche in collaborazione con altri enti;
b) l’organizzazione di attività didattiche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, sia italiane sia straniere;
c) la costruzione di un sito internet per la divulgazione degli scopi dell’associazione e la promozione delle sue iniziative;
d) ogni attività editoriale anche per conto di soggetti terzi, sempre nel raggiungimento degli scopi associativi. Tali attività potranno essere espresse anche attraverso la realizzazione di riviste, cataloghi e quanto altro, in modo convenzionale e/oppure attraverso strumenti informatici.
e) tutte quelle iniziative inerenti alla sua attività istituzionale e l’esclusivo perseguimento di finalità sociale;
Soci
Art.5 – Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio. Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividono gli scopi dell’associazione e cooperano concretamente alla realizzazione dei servizi della stessa associazione.
L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari, scelti tra coloro che, si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell’associazione stessa.
I soci sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’assemblea generale. I contributi devono essere versati entro l’anno in corso.
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano a dare la loro collaborazione, gratuitamente, all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Organi Sociali
Art. 6 – Gli organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea generale dei soci;
2) il consiglio direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vicepresidente vicario.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
Art. 7 – L’assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno con avviso inviato otto giorni prima tramite comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica). L’assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.
Spetta all’assemblea generale dei soci:
a) fissare le direttive per l’attività dell’associazione;
b) eleggere il Presidente e il Vicepresidente dell’associazione;
c) nominare i membri del Consiglio direttivo;
d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
e) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio.
Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 8 – L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vicepresidente vicario o dal membro più anziano in carica del consiglio.
Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato con delega scritta ad altro socio. Ogni socio può rappresentare non più di due soci.
Le riunioni dell’assemblea generale dei soci sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.
Art. 9 – Per l’elezione del Presidente dell’associazione e la nomina dei membri del Consiglio direttivo le votazioni avvengono per alzata di mano.
Art. 10 – Il Presidente dell’associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e, la può delegare di volta in volta al Vicepresidente vicario ad uno o più membri del consiglio.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri a un massimo di sette, inclusi i membri di diritto compresi il Presidente ed il Vicepresidente dell’associazione e dura in carica tre anni.
Art. 12 – Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o da due dei suoi membri se lo richiedano almeno cinque giorni prima tramite raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Art. 13 – Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
e) nominare i soci onorari;
f) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
g) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
h) a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dei soci dell’associazione.
Al consiglio direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della associazione. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.
Patrimonio – Esercizio sociale
Art. 14 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Ai componenti del Consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.
Scioglimento e liquidazione
Art. 15 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Il patrimonio e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16 – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Il giorno 8 settembre 2005 l’Associazione Fabrizio Bellocchio ONLUS è stata Iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS (Art. 4 comma 2 del D.M. 18 luglio 2003 n° 266) avendo i requisiti necessari.

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